DOMANDE FREQUENTI

 

Struttura per la gestione

D. Dovrà il Comune, attraverso lo sportello unico assicurare, a chiunque vi abbia interesse, - previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi - l’accesso gratuito, anche per via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal regolamento, all’elenco delle domande di autorizzazione presentate, al loro stato procedurale, nonché a tutte le informazioni disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali?

R. Il comune, ai sensi e per gli effetti del regolamento sullo sportello unico organizzerà un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi a disposizione di chiunque vi abbia interesse. L’accesso a tale archivio è gratuito e conterrà tutte le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal regolamento, l’elenco delle domande di autorizzazione presentate, il loro stato procedurale, nonché a tutte le informazioni disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Attività primaria dello sportello unico è infatti quella di informare gli utenti sulla documentazione necessaria al fine dell’avvio della procedura riguardante l’impianto produttivo e promuovere la conoscenza delle varie agevolazioni previste da disposizioni normative e leggi regionali.

D. Quale è la struttura prevista dal regolamento attuativo per la gestione dello sportello unico ?

R. Le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni od autorizzazioni edilizie, sono attribuite ai comuni dall'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le predette funzioni sono esercitate da un'unica struttura responsabile dell'intero procedimento presso la quale e' istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio telematico contenente: i dati inerenti le domande di autorizzazione ed il relativo iter procedurale; gli adempimenti necessari per le procedure autorizzate; tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attivita' promozionali, fornite in modo coordinato, assicurando cioe' un'informazione esaustiva per ciascuna procedura e/o tipologia di operazione imprenditoriale intrapresa. L’Ente puo' esercitare le predette funzioni: singolarmente e direttamente, nel caso in cui disponga delle risorse umane e materiali per svolgere efficacemente ed efficientemente, anche in relazione alle esigenze del territorio amministrato nonche' alla capacita' di programmare l'attivita' di sviluppo e di cogliere le migliori opportunita' fornite dall'economia nazionale e globale; in forma associata - e quindi ricorrendo sia a forme convenzionali,consorziali o societarie - anche con altri enti locali per sfruttare appieno, in tal caso, le risorse fornite e le sinergie presenti nelle aree territoriali sovracomunali individuabili come un unico distretto produttivo; avvalendosi di altre amministrazioni ed enti pubblici, nelle forme con gli stessi concordati, ai quali possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento, ove cio' risulti funzionalmente proficuo per la piu' corretta e snella gestione delle procedure da attivare; attribuendo la gestione dello sportello unico al soggetto responsabile del patto territoriale o del contratto d'area, per le zone eventualmente interessate dalla stipulazione di tali strumenti di programmazione negoziata. Per la realizzazione dello sportello unico l'ente puo' inoltre stipulare apposita convenzione con la camera di commercio. Lo schema di regolamento attuativo dell'art. 25 del D.Lgs. n.112/1998, stabilisce che la struttura sia realizzata dai Comuni entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento nella sua veste definitiva (il 27 maggio 1999). Il procedimento sara' cioe' istruito presso la struttura organizzativa in cui e' istituito lo sportello unico, in conformita' a quanto disposto dal regolamento, della quale il Comune individuera' il soggetto responsabile. Il legislatore non si esprime in merito al tipo di struttura cui il Comune deve dotarsi. E’ compito dell’Ente, in virtù di una piena autonomia operativa ed organizzativa, individuare le modalità in base alle quali attuare la struttura. Lo sportello sarà, quindi, "modellato" a seconda delle caratteristiche proprie di ogni Ente, quali la popolazione residente e la conformazione geografica e territoriale.

Spese per l'attivazione

D. Il Comune deve assicurare l’istituzione di un’unica struttura a cui affidare la responsabilità dell’intero procedimento amministrativo. L’individuazione della struttura comprende sia una parte organizzativa – destinazione di risorse umane, strumentali e finanziarie – sia una parte informatica e procedurale che definisce le modalità attraverso le quali la struttura svolge la propria attività. Come è possibile per i comuni affrontare le spese conseguenti all’incremento di risorse e personale necessario per l’attivazione dello sportello unico ?

R. l’articolo 39, comma 1, della legge n.449 del 1997, la finanziaria per il 1998 impone il principio agli enti locali della programmazione del fabbisogno del personale organizzata al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Dall’esame della normativa citata si evince che la riduzione del fabbisogno e della spesa per il personale non può che derivare da specifici investimenti sulla organizzazione interna e sull’utilizzo flessibile delle risorse umane puntando in particolare al riassetto delle strutture interne, alla elaborazione di obiettivi di breve-medio periodo, al ricorso a professionalità esterne anche mediante contratti ex art.36 del D.Lgs. 29 del 1993, alla responsabilizzazione della dirigenza, alla costituzione di gruppi di lavoro, incremento del part-time ed alla progressiva riduzione dei passaggi amministrativi che tendono alla semplificazione delle procedure indicate dal regolamento sullo sportello unico. Nei comuni di minore dimensione demografica e negli enti i cui territori non hanno caratteristiche tali da poter essere oggetto di interventi ai fini dell’insediamento di impianti produttivi può essere una buona scelta organizzativa quella di gestire con altri comuni o con la comunità montana lo sportello unico, in modo da risparmiare risorse economiche, umane e strumentali.

D. Com'e' possibile, per i Comuni, in presenza dei vincoli di spesa e della necessita' di riduzione del personale, affrontare le spese conseguenti al (quasi certo) incremento di personale necessario per l'attivazione dello Sportello Unico ?

R. Le preoccupazioni espresse nel quesito sono reali e comprensibili, ma la valutazione della l. 449/97 e della programmazione del fabbisogno di personale deve avere un approccio diverso da quello che sembra celarsi dietro al ragionamento maturato in seno all'amministrazione. La costituzione del c.d. sportello unico per le attivita' produttive comporta un aumento di complessita' per lente locale, dovuto non solo all'impegno nella progettazione della struttura, non solo alla difficolta' di amalgamare centri di decisione diversi ed eterogenei, ma anche all'onere di ripensare l'organizzazione interna e di allocare nella nuova struttura risorse umane, finanziarie e strumentali. Onere che si presenta ancor piu' corposo se si pensa da un lato alla preparazione professionale degli addetti allo sportello, dall'altro agli investimenti in informatica necessari affinche' un progetto simile possa decollare ed esplicare tutte le sue potenzialita'. L'art. 39, comma 1, della l. 449/97 impone come principio agli enti locali la programmazione del fabbisogno di personale, che deve essere disposta con fini ben precisi: 1) "assicurare le esigenze di funzionalita'"; 2) "ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi"; il tutto "compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio". Lo scopo principale, dunque, non e' il contenimento della spesa fine a se stesso, bensi' il miglioramento organizzativo, da cui derivano ovviamente riduzioni della spesa. Questo porta a ritenere che impegno primario degli enti sara' sicuramente quello di limitare il turn over, incrementare il part time, ridurre progressivamente l'organico, ma soprattutto agendo attraverso la riorganizzazione interna al fine di abbattere le sacche di inefficienza e di spreco. Bisogna evidenziare, infatti, che la riduzione progressiva del fabbisogno di personale non e' operazione che possa promuoversi in vitro, potendo avere implicazioni negative tanto sulla struttura interna degli enti quanto sulla erogazione dei servizi agli utenti. Tale riduzione deriva da un processo di riorganizzazione che deve tendere al riassetto del modello organizzativo vigente e allo snellimento delle procedure, adoperando tutti gli strumenti che la legge e i contratti collettivi mettono a disposizione. Questo spinge a considerare che il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa per il personale non sara' soddisfatto solo tramite una riduzione secca degli organici, ma anche col ricorso al part time (non compensato da nuove assunzioni) e soprattutto da processi di razionalizzazione organizzativa secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita'. Ma c'e' un altro aspetto importante che occorre valutare. La norma parla di programmazione del fabbisogno finalizzata alla riduzione, ma tale riduzione la si ottiene sia che si agisca sul lato delle spese, per esempio diminuendo il personale, eliminando il turn over, riducendo il ricorso al tempo determinato, incrementando il part-time; sia su quello delle "entrate", ossia incrementando la produttivita'. E' chiaro che dall'incremento degli occupati all'interno dell'ente deriva un incremento della spesa per il personale, ma se cosi' e', questo e' un meccanismo che non tiene conto dei benefici che detto incremento riversa sulla produttivita' dell'ente. Il discorso e' molto complesso e rischia di trovare difficile attuazione (e misurazione) in un ente locale per cui occorre investire sul dato organizzativo. Pertanto: la riduzione del fabbisogno e della spesa per il personale non puo' che derivare da specifici investimenti sulla organizzazione interna e sull'utilizzo flessibile delle risorse umane, puntando in particolare al riassetto delle strutture interne, alla elaborazione di obiettivi di breve-medio periodo, al ricorso a professionalita' esterne anche mediante i contratti di cui all'art. 36, comma 7, del d.lgs. 29/93, alla responsabilizzazione della dirigenza, alla costituzione di gruppi di lavoro. In altri termini, alla progressiva riduzione dei passaggi burocratici e alla semplificazione massima delle procedure, obiettivi per i quali, tra l'altro, e' stato ideato lo sportello unico.

Attivazione in modalità consortile

D. Se un consorzio di Comuni organizza uno sportello unico, il responsabile del procedimento deve essere un personaggio della struttura oppure un funzionario comunale?

R. Il responsabile del procedimento preposto allo sportello unico organizzato da un Consorzio di Comuni ha il compito di attivare gli uffici dei Comuni consorziati e di altri soggetti pubblici dei quali sia necessario l'apporto perche' provvedano coordinatamente e nel piu' breve tempo agli adempimenti di competenza di ognuno. Presso gli enti consorziati per le procedure di loro competenza (autorizzazioni, concessioni ecc.), svolgono le relative funzioni i responsabili delle stesse, designati in conformita' alla legge 7 agosto 1990, n. 241; con essi si collega il responsabile dello sportello unico. Pertanto il responsabile dello sportello unico puo' essere un funzionario dipendente dal Consorzio, preparato per assolvere in modo adeguato a questo incarico.

Aree per insediamenti produttivi

D. Compito determinante e propedeutico nella elencazione degli atti che ogni comune deve svolgere è quello inerente l’individuazione della aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi. Di chi è la competenza ? La Regione a tal fine ha qualche funzione ?

R. in merito al quesito proposto si ritiene che tale attività è di esclusiva competenza del comune e deve essere effettuata nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nella legislazione e negli atti di pianificazione regionale e provinciale. Il termine per l’individuazione delle aree non è stabilito nel regolamento. Non si ritiene che la Regione abbia competenze in merito all’atto di individuazione, ma attraverso lo strumento della legislazione regionale possa indicare i criteri all’interno dei quali il comune effettuerà detta individuazione.

D. Cosa accade se un comune non ha individuato le aree disponibili per accogliere insediamenti produttivi ? Il sindaco in questi casi potrà sempre rigettare l’istanza presentata dall’imprenditore o dovrà adottare altre procedure ?

R. in riferimento a questo particolare aspetto dell’applicazione del regolamento sullo sportello unico per le attività produttive, appare evidente che se un comune non abbia le aree disponibili per accogliere insediamenti produttivi la funzione dello sportello unico si riduce in maniera drastica. Il Sindaco potrà rigettare l’istanza o avviare una procedura mediante variante al PRG; il consiglio comunale potrà comunque decidere di subordinare l’attivazione di qualsiasi procedimento alla approvazione del piano per gli insediamenti produttivi.

Conferenza dei servizi

D. Chi partecipa e come si insedia la conferenza dei servizi convocata per approvare una variante al PRG ?

R . Alla conferenza dei servizi convocata dal sindaco parteciperà ogni rappresentante dell’ente che ha competenza secondo quanto stabilito nella legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica. Ogni rappresentante deve avere il mandato ad esprimere l’assenso o il diniego dell’amministrazione rappresentata. Inoltre, ex art. 5 del regolamento n. 447/98, "alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale".

Organizzazione

D. Quali sono le prime attività organizzative da compiere per realizzare uno sportello unico?

R. Per realizzare lo sportello unico è necessario avviare una seria ricognizione dei procedimenti amministrativi, al fine di rilevare tutti i procedimenti oggetto di disciplina da parte del DPR 447/98, analizzare i passaggi endoprocedimentali e verificare le competenze delle altre amministrazioni pubbliche interessate dal regolamento di semplificazione.

D. Quali sono le attività da realizzare con le altre amministrazioni?

R. Affinché un comune proceda correttamente nella realizzazione della struttura unica sarebbe necessario che attivasse una serie di iniziative interne e con le altre pubbliche amministrazioni interessate, volte a gestire "dentro" lo sportello unico tutti i procedimenti amministrativi che sono legati all’apertura, all’ampliamento, alla riallocazione, ecc. degli insediamenti produttivi. Ogni comune dovrebbe così contattare la USL, l’ARPA, la regione, la provincia, i vigili del fuoco, ecc. in modo da costruire insieme le nuove procedure che si intendono seguire per rispondere in tempo alle istanze presentate dagli imprenditori. Giungere alla sigla di accordi che obblighino le altre amministrazioni a collaborare in termini concreti con il responsabile dello sportello unico.

D. Cosa accade se l’amministrazione non ha avviato i contatti con le altre pubbliche amministrazioni ? Se non ha coinvolto le altre amministrazioni nella fase ricognitiva ?

R. Tutte le operazioni dovranno comunque essere svolte per rispondere alle istanze degli imprenditori anche se le singole amministrazioni non potranno giovarsi delle sinergie necessarie per far fronte alle domande dei cittadini. Alla scadenza dei termini stabiliti, tuttavia, qualora la P.A. non abbia assolto ai suoi obblighi nei termini di legge, scatteranno le risposte operative che l’ordinamento giuridico si è dato. Ad esempio, se nel procedimento semplificato le amministrazioni non rispondono entro i 90 giorni – anche se il comune non ha dotato il responsabile della struttura di strumenti organizzativi ottimali, quali protocolli d’intesa, rilevazione dei procedimenti, ecc. – il sindaco ha comunque l’obbligo di convocare la conferenza di servizi entro 5 giorni.

D. E’ obbligatorio l’atto di nomina del responsabile del procedimento ?

R. Secondo le disposizioni del regolamento n.447/98, il comune deve individuare all’interno della propria organizzazione una risorsa a cui affidare la responsabilità del procedimento amministrativo e della struttura organizzativa. Questo atto obbligatorio, deve essere adottato anche nel caso di gestione associata delle funzioni fra più comuni, con la comunità montana, con la provincia o nelle altre forme consentite dal decreto legislativo n.112 del 1998 e dalla legge n.142/90.

D. E’ possibile nominare due responsabili: uno del procedimento ed uno della struttura ?

R. Il regolamento ha stabilito che il responsabile deve essere unico – sia del procedimento, sia della struttura – e che ad esso è affidata la responsabilità di stimolare gli uffici comunali e le altre amministrazioni competenti affinché siano rilasciati gli atti amministrativi di assenso, comunque denominati, entro i termini stabiliti dal regolamento n.447/98.

Variazione di strumenti urbanistici

D. Quid iuris qualora l’istanza dell’imprenditore comporti variazione agli strumenti urbanistici comunali ?

R. Qualora la domanda presentata allo sportello non sia in linea con gli strumenti urbanistici del comune, il sindaco può rigettare l’istanza. Oppure può attivare un procedimento amministrativo mediante variante urbanistica che sarà approvata dalla conferenza dei servizi.

D. In materia di procedimento amministrativo mediante variante al PRG, è necessario che il consiglio comunale ratifichi la decisione assunta dalla conferenza ? L’atto deliberativo del consiglio comunale è da considerare esecutivo ed efficace ?

R. Come previsto dallo stesso regolamento di semplificazione la decisione assunta dalla conferenza dei servizi deve essere approvata definitivamente dal consiglio comunale. Se il consiglio non approva la variante il procedimento si interrompe e lo sportello unico comunicherà all’imprenditore l’atto di diniego. Se invece il consiglio approverà la variante l’atto dovrà essere trasmesso alla regione o all’ente da essa delegato che avrà il compito di verificare che quanto deliberato dal consiglio comunale coincida con quanto approvato in conferenza di servizi. Gli enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi non possono entrare nuovamente nel merito e nei contenuti della modifica urbanistica già oggetto di valutazione positiva in conferenza stessa. Nella sostanza l’atto deliberativo del consiglio comunale non è efficace. Lo diventerà dopo che la variante avrà terminato l’iter previsto dalla legislazione regionale. Come previsto dallo stesso regolamento di semplificazione la decisione assunta dalla conferenza dei servizi deve essere approvata definitivamente dal consiglio comunale. Se il consiglio non approva la variante il procedimento si interrompe e lo sportello unico comunicherà all’imprenditore l’atto di diniego. Se invece il consiglio approverà la variante l’atto dovrà essere trasmesso alla regione o all’ente da essa delegato che avrà il compito di verificare che quanto deliberato dal consiglio comunale coincida con quanto approvato in conferenza di servizi. Gli enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi non possono entrare nuovamente nel merito e nei contenuti della modifica urbanistica già oggetto di valutazione positiva in conferenza stessa. Nella sostanza l’atto deliberativo del consiglio comunale non è efficace. Lo diventerà dopo che la variante avrà terminato l’iter previsto dalla legislazione regionale. Come previsto dallo stesso regolamento di semplificazione la decisione assunta dalla conferenza dei servizi deve essere approvata definitivamente dal consiglio comunale. Se il consiglio non approva la variante il procedimento si interrompe e lo sportello unico comunicherà all’imprenditore l’atto di diniego. Se invece il consiglio approverà la variante l’atto dovrà essere trasmesso alla regione o all’ente da essa delegato che avrà il compito di verificare che quanto deliberato dal consiglio comunale coincida con quanto approvato in conferenza di servizi. Gli enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi non possono entrare nuovamente nel merito e nei contenuti della modifica urbanistica già oggetto di valutazione positiva in conferenza stessa. Nella sostanza l’atto deliberativo del consiglio comunale non è efficace. Lo diventerà dopo che la variante avrà terminato l’iter previsto dalla legislazione regionale. Come previsto dallo stesso regolamento di semplificazione la decisione assunta dalla conferenza dei servizi deve essere approvata definitivamente dal consiglio comunale. Se il consiglio non approva la variante il procedimento si interrompe e lo sportello unico comunicherà all’imprenditore l’atto di diniego. Se invece il consiglio approverà la variante l’atto dovrà essere trasmesso alla regione o all’ente da essa delegato che avrà il compito di verificare che quanto deliberato dal consiglio comunale coincida con quanto approvato in conferenza di servizi. Gli enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi non possono entrare nuovamente nel merito e nei contenuti della modifica urbanistica già oggetto di valutazione positiva in conferenza stessa. Nella sostanza l’atto deliberativo del consiglio comunale non è efficace. Lo diventerà dopo che la variante avrà terminato l’iter previsto dalla legislazione regionale.